NORME DI PREVENZIONE SANITARIA 2020
Accesso alla Regione Puglia
Da mercoledì 3 giugno 2020 chi arriva in Puglia da altre regioni o dall’estero ha l’obbligo di:
- segnalare lo spostamento, il trasferimento o l’ingresso in regione attraverso il modulo di auto-segnalazione disponibile sul portale Puglia Salute;
- dichiarare il luogo di provenienza ed il Comune in cui soggiornano;
- conservare per un periodo di trenta giorni l’elenco dei luoghi visitati e delle persone frequentate durante il soggiorno.
La mancata osservanza degli obblighi è punita con le sanzioni descritte nell’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e nell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.
È consigliato scaricare e attivare sul proprio smartphone l’app di tracciamento dei contatti Immuni, predisposta dal Ministero della Salute:
Accesso alla struttura:
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C. In caso di febbre e/o sintomi respiratori, è fatto obbligo al cliente anche successivamente all’ingresso di dichiararlo tempestivamente, di non poter permanere nel caso in cui sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc); è invitato a rivolgersi al proprio medico evitando ogni tipo di contatto interpersonale.
■ Gli ospiti della struttura saranno tenuti a rispettare le regole attive per tutta la popolazione riguardo l’uso di mascherine.
■ All’arrivo, al ricevimento, si obbliga il capogruppo o il capofamiglia a fare da unico tramite per la procedura di check-in e per tutte le altre necessità di richiesta di informazioni alla reception; le chiavi verranno consegnate al capogruppo o al capofamiglia;
■ Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli) dovranno essere gestite per rendere possibile l’utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
■ Le attività di svago e di animazione sono sospese. Sono eliminate le iniziative che potrebbero portare a potenziali assembramenti.
■ Nelle aree gioco per bambini all’aperto va rispettato il numero massimo di bambini consentiti indicato all’interno dell’area. I bambini sono soggetti alla vigilanza dei genitori per il rispetto delle indicazioni previste, pertanto, i bambini non potranno per nessuna ragione circolare da soli nella struttura. Ricordiamo l’obbligo della mascherina a decorre dall’età di anni 6.
■ Le attività sportive non sono consentite all’interno della struttura fatta eccezione del campo da tennis.
Spiaggia
■ E’ assicurato il distanziamento tra gli ombrelloni;
■ Per l’accesso alla spiaggia è obbligatorio l’uso della mascherina fino al raggiungimento del proprio ombrellone.
■ Anche l’attività di balneazione deve rispettare le regole relative al distanziamento sociale senza mai derogare alle distanze consentite;
■ Nelle aree di accesso alle docce/fontanelle è obbligatorio mantenere le distanze di sicurezza per garantire la distanza interpersonale.
■ È da vietare la pratica di attività di animazione (feste, balli di gruppo, merende collettive, etc.) o ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
■ Sono vietati gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia.
Bar-Ristorante
■ I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
■ La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
Market
■ I clienti devono sempre indossare la mascherina;
■ Le regole di accesso al market sono indicate in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
Resta inteso che tutti gli aspetti elencati nella presente, afferiscono alla responsabilità individuale.
La Direzione